AL CONSUMATORE NON SERVE LA FORMA SCRITTA PER DENUNCIARE I VIZI DELLA COSA COMPRATA

AL CONSUMATORE NON SERVE LA FORMA SCRITTA PER DENUNCIARE I VIZI DELLA COSA COMPRATA

L’acquirente di un automobile ricorreva in Cassazione impugnando la sentenza della Corte di Appello di Lecce, la quale, aveva considerato tardiva la denuncia di vizi presentata al venditore perché non effettuata in forma scritta entro il termine di due mesi dalla consegna del bene.

La II Sezione della Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la decisione della Corte di Appello statuendo che non vi è alcun obbligo in capo al consumatore, in base alla disciplina speciale del Codice del Consumo, di dover denunciare il vizio in forma scritta. Infatti, proseguono i giudici di legittimità, dagli atti emerge che il compratore ha portato il veicolo in officina per effettuare delle riparazioni dopo 43 giorni dall’acquisto e che per tali lavori non ha sostenuto alcun costo.

Le circostanze di cui sopra, a parere della Corte, rappresentano condizioni sufficienti per dimostrare l’avvenuta denuncia dei vizi nei termini di legge e il riconoscimento dei vizi stessi da parte del venditore.