COVID-19: GENITORI SEPARATI E FIGLI

  • FILIAZIONE
  • studiolegaledini
  • No Comments
  • aprile 4, 2020

COVID-19: GENITORI SEPARATI E FIGLI

Sono giorni intensi quelli a cui l’emergenza sanitaria del virus Codiv-19 ci ha costretti. Il Governo ha emesso provvedimenti di lockdown in tutto il paese con la raccomandazione di rimanere a casa con la propria famiglia senza uscire, salvo nelle note eccezioni previste. Ma come comportarsi con i figli di genitori separati o divorziati?

Lo scorso 11 marzo, nell’ambito di una procedura di urgenza, un giudice del Tribunale di Milano ha stabilito che «nessuna chiusura in ambito regionale può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione e divorzio» pertanto, le statuizioni relative ad essi (diritto di visita incluso), prevalgono sulle direttive di distanziamento sociale del Governo.

Sebbene la pronuncia costituisca un precedente, lo stesso Governo ha ritenuto necessario intervenire per rispondere ai dubbi di molti genitori, chiarendo sul proprio sito web (www.governo.it, sezione FAQ, spostamenti) che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o presso l’affidatario, per far loro visita o condurli presso di sé, sono effettivamente consentiti anche da un Comune ad un altro. Gli spostamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni previste e scegliendo il tragitto più breve, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza, secondo quanto concordato tra i genitori. Assai diffusi sono, infatti, i casi in cui allo scioglimento di un rapporto, sia matrimoniale che more uxorio, non abbia fatto seguito un procedimento giudiziale e quindi ci si trovi di fronte ad accordi di fatto.

Le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno, dunque, sempre coniugarsi con le disposizioni sanitarie e prevedere una stretta collaborazione tra i genitori secondo principi di buon senso e fiducia per tutelare i propri figli e gli altri familiari eventualmente conviventi. Nessun fermo quindi agli spostamenti dei figli secondo i giorni e gli accordi stabiliti tra i genitori, pur dovendosi valutare l’opportunità della promiscuità nel perseguimento della tutela e nell’interesse del minore da salvaguardare. È comunque fatto divieto al genitore – sia esso affidatario o non affidatario – che sia stato a contatto con persone contagiate, o che abbia avuto malesseri, di portare i propri figli con sé o vederli.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di accompagnare i propri figli dai nonni, ciò è ammesso solo in casi di estrema necessità, dovuta all’impossibilità di entrambi i genitori di tenerli con sé. Essendo comunque gli anziani tra le categorie più a rischio di contagio, è fortemente sconsigliato il contatto con altre persone e quindi, anche se costituisce una grande privazione, anche coi nipoti.