IL DEPOSITO CAUZIONALE PUO’ COMPENSARE I MANCATI PAGAMENTI DEL CANONE?

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  • dicembre 18, 2020

IL DEPOSITO CAUZIONALE PUO’ COMPENSARE I MANCATI PAGAMENTI DEL CANONE?

L’ordinanza 20975 della Corte di Cassazione del 1 Ottobre 2020 conferma l’impossibilità – esplicitata nella clausola contrattuale – di compensare un debito maturato per canoni scaduti con il deposito cauzionale.
Molto spesso il conduttore tende a non pagare le ultime due o tre mensilità di canone – in base al numero di mensilità versate alla stipula del contratto di locazione a valere come deposito cauzionale – intendendo utilizzare quest’ultimo come saldo delle mensilità residue.
La clausola del contratto di locazione chiarisce l’inappropriatezza delle richieste del conduttore di compensare un debito con il deposito cauzionale. Tale istituto ha esclusivamente funzione di garanzia rilevante al momento della restituzione dell’immobile. A conferma dell’usuale ma erronea richiesta dei conduttori l’ordinanza 20975 chiarisce che il deposito cauzionale (a meno di eventuali accordi esplicitamente citati alla stipula del contratto) è strettamente legato alla funzione di garanzia al termine degli accordi contrattuali per eventuali danni causati all’immobile o a ciò che lo correda durante la durata della locazione.