NULLI GLI ACCORDI CONCLUSI IN SEDE DI SEPARAZIONE IN VISTA DEL FUTURO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE

NULLI GLI ACCORDI CONCLUSI IN SEDE DI SEPARAZIONE IN VISTA DEL FUTURO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE

Gli accordi patrimoniali conclusi in sede di separazione personale dei coniugi idonei a definire anche il successivo giudizio di divorzio sono nulli per illiceità della causa in quanto riguardanti diritti indisponibili in materia matrimoniale.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11012/2021 ha chiarito che quando una delle parti – in sede di separazione – si impegna a versare all’altra un assegno vita natural durante, tale accordo non opera automaticamente nel successivo giudizio di divorzio. Infatti, quest’ultimo rappresenta una nuova ed autonoma fase in cui il giudice dovrà verificare se il beneficiario abbia o meno diritto alla percezione dell’assegno e in che misura.

I giudici precisano, inoltre, che la nullità di questi accordi si configura anche quando i patti soddisfano pienamente le esigenze del coniuge economicamente debole.