IL SINGOLO CONDOMINO PUO’ INSTALLARE A PROPRIE SPESE L’ASCENSORE ANCHE SE L’OPERA RIDUCE LA LARGHEZZA DELLE SCALE

IL SINGOLO CONDOMINO PUO’ INSTALLARE A PROPRIE SPESE L’ASCENSORE ANCHE SE L’OPERA RIDUCE LA LARGHEZZA DELLE SCALE

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19087/2022 ha respinto il ricorso proposto da alcuni condomini nei confronti dei proprietari dell’ultimo piano che avevano chiesto di costruire un ascensore all’interno del fabbricato.

I ricorrenti sostenevano che l’installazione dell’ascensore avrebbe comportato la riduzione della larghezza delle scale non consentendo il passaggio contemporaneo di due persone, determinando di fatto uno svantaggio per il condominio.

I giudici della Suprema Corte hanno rilevato che nel caso di installazione di un ascensore su un’area comune occorre tener conto del principio di solidarietà condominiale.

Tale principio comporta il dover operare una valutazione comparativa tra vantaggi e svantaggi dell’opera da realizzare.

Nel caso di specie, il fatto di dotare la palazzina di un ascensore risulta essere molto più vantaggioso – si pensi, ad esempio, alla tutela delle persone con disabilità motoria –  rispetto alla riduzione della larghezza delle scale.

A maggior ragione, proseguono i giudici, perché l’installazione dell’ascensore comporta solamente la riduzione del vano scale e non la sua totale inutilizzabilità.